Gli Statuti di Silvano ( 1308 )



Scrive Emilio Podestà:
Definitivamente emarginati dalla scena politica i marchesi del Bosco nel 1273 con l'epica cavalcata su Ovada di Jacopo Doria, il Comune di Genova, quattro anni dopo, aveva conseguito, per il suo Oltregiogo, un soddisfacente assetto territoriale, acquistando da Tomaso Malaspina e dai suoi fratelli Corrado ed Opicino tutto quanto essi possedevano nella giurisdizione di Ovada e di Rossiglione nonchè, in valle Stura, da MasoneOvada, fino a Marcarolo ed ai confini con il bosco di Sommaripa.
In particolare era stata compresa, nell' acquisto, la metà pro-indiviso del castrum e della villa di Silvano, alla quale si era aggiunta l'11 maggio 1293, insieme ad altre proprietà e diritti, la quarta parte in castro Silvani, villa, hominibus et territorio et jurisdictione, gia posseduta in feudo da Lanzalotus del Bosco, figlio ed erede del fu Manfredo.
Dalla lettura degli Statuti di Silvano, che cinque domini, Ottone Zucca, Anselmo Milanese, Ascherio Zucca, Benedetto di Persia e Anselmo Garavema, promulgano il 6 maggio 1308 sulla piazza della chiesa di San Pietro, su manda­to di tutti i Consignori e del Consiglio generale, emerge chiaramente che la pluralità di Consignori, ovverossia di nobili, che sopravvive in Silvano, e sfor­nita di ogni e qualsiasi potere giurisdizionale, tanto che, tra l' altro e vietato loro intromettersi nelle vertenze che eventualmente insorgessero tra gli abitanti del luogo.
A due dei signori meliores et sapientores di Silvano spetta soltanto il dirit­to-dovere (di provvedere ad alcune nomine di scarsa importanza, come è previ­sto circa i boni homini chiamati a deliberare sull'entità delle spese mediche, che il reo di percosse deve rimborsare alla sua vittima, mentre il reggimento della comunità e totalmente devoluto al podestà ed ad un unico console, espresso quest' ultimo ed assistito dal Consiglio generale ..
L' autore passa, poi, ad illustrare un complesso di atti originati dalla senten­za profferita il 23 novembre 1351 da Leone di Gavi, decretorum doctor, e Gior­gio di Negro, giurisperito, arbitri eletti da Lodisio Doria e dallo stesso Odoardo Ganduccio fu Bernardo.
Detti arbitri hanno appunto deliberato che Lodisio Doria q. Leonardo deve riprendere da Odoardo Ganduccio il luogo ed il castello di Silvano, che detto Odoardo ha a suo tempo acquisiti da Paolo Doria, mediante un contratto di cui non appare chiara la natura, ma che ha comunque comportato il trasferimento della signoria su Silvano da parte di Paolo Doria ad Odoardo Ganduccio.
Paolo Doria, nonno paterno di Lodisio, contemporaneo di Brancaleone Doria signore di Lerma, potrebbe quindi essere uno dei domini di Silvano, cui Teodoro I di Monferrato aveva indirizzato da Casale, in data 16 settembre 1306, il suo invito a confermargli la solidarietà. Nel 1320, lo  stesso Teodoro, convocando a parlamento i vassalli per formare una milizia, si rivolge, per Silvano, più preci­samente ai dominis de Cuchis de Silvano.
Si può quindi ipotizzare che, di fatto, sussistano gia a questa data i due Silvano, quello propriamente detto, che assume successivamente la denomi­nazione di superiore, in parte acquistato da Genova, e già pervenuto in possesso di Paolo Doria, (e da Paolo Doria trasferito ad Odoardo Ganduccio con modali­tà e patti rimasti in qualche misura inadempiuti, da cui consegue la presente retrocessione), e la Rocca degli Zucchi, che verrà altrimenti denominata Silvano Inferiore, e che, ai fratelli Borgarello e Rufino Zucca, verrà ancora confermata in feudo da Giovanni, marchese di Monferrato, il 14 febbraio 1368, mediante atto d'investitura redatto ad Asti, dal quale risulta che Borgarello, Mannino e Petrino Zucca, vassalli del marchese, per la loro inoboedentia et ignobilitatem, non avendo rispettato l'autorità del loro signore, erano decaduti dalla quota di feudo, che vantavano in Silvano superiore, e da ogni altro diritto che vi godeva­no, confiscati dalla camera marchionale.
Giovanni di Monferrato era sceso in armi contro di essi a Silvano inferiore; ammesso il loro errore gli Zucca avevano quindi riconosciuto il marchese come loro verum et naturalem et antiquum dominum e gli avevano restituito il feudo di Silvano inferiore, con tutte Ie pertinenze e il mero e misto imperio. II marche­se, accettate Ie loro giustificazioni, Ii aveva conseguentemente assolti ed aveva concesso nuovamente ad essi Silvano inferiore in feudo nobile, gentile , antico e paterno, a condizione che si obbligassero a far guerra e pace, a fornire cavalcate se richiesti, a mantenere e a difendere il feudo, promettendo altresì di non venderlo a chicchessia .

 
                                                                                                                   Alessandro Laguzzi



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